Afragola (NA). TARSU solai e cantine: contribuenti in agitazione

di Ferdinando Pelliccia

Le cartelle esattoriali relative alla Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, Ta.R.S.U, che stanno venendo recapitate da alcuni mesi ai contribuenti di Afragola nel napoletano stanno creando tra questi ultimi un bel po’ di malumori e agitazione.  Queste cartelle sono state inviate ai cittadini afragolesi dalla Ge. Se. T. Italia Spa che ad Afragola è concessionaria dal 2011 della gestione, riscossione ed accertamento dei tributi comunali. In seguito a ciò fin dall’inizio presso l’ufficio comunale Tarsu di piazza Municipio si registra, negli orari di apertura degli sportelli,  un continuo via vai di contribuenti inferociti, perplessi, ma soprattutto desiderosi di spiegazioni in merito alle cartelle loro recapitate.  Si tratta della riscossione del tributo riferito agli anni 2007-2008-2009-2010-2011-2012 per omessa denuncia e/o infedele dichiarazione.  La normativa che disciplina l’obbligatorietà tributaria per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani è contenuta nell’art.62 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n.507. Esso dispone, al primo comma, che la tassa è dovuta per l’occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, situati nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o, comunque, reso in maniera continuativa. Le aree scoperte tassabili sono le operative, mentre sono escluse dalla tassazione le aree scoperte e pertinenziali di civili abitazioni come balconi, terrazzi e giardini. Presupposto della tassazione è dunque il fatto che l’immobile deve possedere, per le sue caratteristiche ed il suo uso, un’attitudine o potenzialità a produrre rifiuti urbani conferibili al pubblico servizio. Ad Afragola a far discutere, e non poco, è però, soprattutto il fatto che la tassazione colpisce oltre le abitazioni anche solai e cantine. Inoltre, la tariffa applicata per essi è la stessa valida per le abitazioni mentre in genere si applica la metà.  Sono quest’ultimi considerati come omessi pagamenti e come tali fortemente sanzionati. Purtroppo l’applicazione del regime sanzionatorio decorrere dai sei anni precedenti quando si tratta di omessa denuncia come previsto dalla normativa vigente pertanto tutti dovranno pagare la sanzione anche per l’anno 2007 mentre per infedele dichiarazione il 2007 se la cartella è stata notificata dopo il 31 dicembre 2012 non è dovuto.
Giustamente se la sanzione colpisce quei cittadini sconosciuti all’ufficio tributi comunale e ‘pizzicati’ nel corso delle recenti rilevazione effettuate sul territorio comunale essi sono colpevoli di aver omesso la segnalazione dell’immobile che doveva essere assoggettato alla tassa rifiuti. Nel contempo sono invece, in parte, giustificati chi invece, non era a conoscenza o mai aveva ricevuto notifiche in merito alla delibera con cui nel luglio del 2007 la Giunta comunale di Afragola retta allora dal Sindaco Vincenzo Nespoli decise di tassare anche le pertinenze abitative come solai e cantine. La delibera tecnicamente non è stata mai attuata. In pratica però, avrebbe dovuto il cittadino-contribuente pretendere di pagare il tributo evitando cosi la sanzione in quanto non essendo prevista una denuncia annuale, non è neppure prevista la notifica dell’avviso di accertamento. Solo con l’affidamento del servizio di riscossione alla Ge. Se. T. Italia Spa, nel 2011, si è poi, proceduto alla riscossione di questo tributo riguardante solai e cantine. I contribuenti, molti ignari fino al momento della notifica di pagamento, della deliberazione della Giunta comunale sono rimasti davvero sconcertati soprattutto per il peso economico che comporta il pagamento della tassa comunale sul bilancio familiare. Si sono registrate, tra omesso pagamento e mora e altro anche cartelle esattoriale che sfiorano i seimila euro e oltre pagabili entro 60 giorni dal ricevimento salvo rateizzo se concesso.  La Ta.R.S.U è commisurata all’uso a cui è destinato l’immobile e all’effettivo utilizzo dello stesso. In molti casi tassate anche abitazioni non abitate e cantine o solai non vissuti. Si tratta di locali il cui uso è del tutto saltuario ed occasionale e nei quali comunque la presenza dell’uomo è limitata temporalmente a sporadiche occasioni e a utilizzi marginali, ma che i rilevatori hanno indicato come tassabili. Su questo punto si sta aprendo un forte dibattito in quanto il concetto di presupposto oggettivo del tributo si sostanzia nell’occupazione o detenzione dei locali suscettibili di produrre rifiuti.
Cantine e soffitte sono caratterizzati da una presenza umana che anche se è frequente nella generalità dei casi è di breve durata.   Per cui si tratta di locali suscettibili, secondo la loro natura, a non produrre rifiuti per il principio riconosciuto universalmente che non è il locale che produce rifiuti, ma la presenza dell’uomo mentre la superficie del locale è solo lo strumento atto a misurare la potenzialità produttiva di rifiuti dell’uomo, ma non ne è la causa diretta. Però, per molte amministrazioni comunali la presenza umana è invece, un sicuro indice di produzione di rifiuti per cui tassano comunque.
TARSUSi tratta però,  di una presunzione relativa se si riesce a dimostrare in maniera concreta che tali superfici non producono rifiuti o ne producono in quantità limitata non rilevante ai fini dell’applicazione della tassa.
In merito è utile rilevare come la sezione regionale di controllo dell’Abruzzo della Corte dei conti, con la deliberazione n. 24/2013 del 25/03/2013 sia giunta alla conclusione che la  tassa smaltimento rifiuti solidi urbani (Ta.R.S.U) non è dovuta sui locali destinati a garage, cantine, solai e altri locali accessori o pertinenziali di abitazioni.  Prima ancora vi è la sentenza della Sezione IX della Commissione Tributaria Provinciale di Parma, n. 113, dell’8 luglio 1998, che ha escluso la sussistenza del presupposto di tassabilità dei solai, cantine e garage asserendo che l’uso di tali locali è saltuario e che in essi la presenza dell’uomo non è collegata all’intensità della vita familiare cioè alla costante attività primaria determinata dalle “quotidiane esigenze della vita privata”. Inoltre vi sono anche alcune sentenze della Ctr Sicilia per le quali la tassa sui rifiuti non è dovuta per i locali accessori di abitazioni (es. sentenza, sez. di Catania, n. 483/34/11). Per lo più queste decisioni si basano sul contenuto della circolare del min. Finanze n. 95/E/1994, secondo la quale «devono considerarsi esclusi dal calcolo della superficie rilevante per l’applicazione della tassa sui rifiuti urbani quei locali il cui uso è del tutto saltuario ed occasionale e nei quali comunque la presenza dell’uomo è limitata temporalmente a sporadiche occasioni e a utilizzi marginali».  Comunque sia la presunzione legale di produttività di rifiuti derivante dall’occupazione o dalla detenzione di locali ed aree, considerando che l’impossibilità di produrre rifiuti negli stessi non può essere presunta dal giudice tributario, è onere del contribuente che deve indicare nella denuncia originaria o di variazione le obiettive condizioni di inutilizzabilità. La questione è complicata soprattutto a livello giuridico e molti afragolesi sembrano intenzionati a spulciare con i propri legali tutti gli incartamenti di legge per poter evitare il pagamento.  Un interessante informazione si trova al seguente link: http://studiocinelli.xoom.it/virgiliowizard/sanzioni-e-rimedi-nella-tarsu Al Comune sembrano essere sicuri. Per gli impiegati dell’ufficio Tarsu la tassazione è giusta e pertanto deve essere pagata. Per molti contribuenti si pone anche il dilemma di vedersi riconoscere la prescrizione, almeno per l’anno 2007, della tassazione per infedele dichiarazione. L’articolo 2948 comma 4 del codice stabilisce la prescrizione per i tributi locali nel termine di cinque anni. Per cui sulla prescrizione quinquennale della Tarsu, avvalorata anche dalla sentenza del 23 febbraio 2010 numero 4283 della Cassazione che sostiene come i tributi locali, a differenza di quelli erariali, sono «prestazioni periodiche» e, come tali, rientrano nell’ambito dell’articolo 2948 comma 4 del codice civile, non ci dovrebbero essere dubbi salvo che per la società incaricata dall’amministrazione comunale di occuparsi della riscossione dei tributi tale prescrizione è valida solo per dichiarazioni mendaci mentre per quelle omesse essa è di sei anni. Tutto da verificare intanto la tensione cresce tra i contribuenti afragolesi. La questione  è stata eredita dall’attuale amministrazione locale guidata dal neo Sindaco Domenico Tuccillo. Per il momento da Piazza Municipio sede del governo della città non giungono dichiarazioni o chiarimenti in merito però, qualora molti contribuenti dovessero ricorrere alle vie legali per evitare il pagamento della Tarsu relativa solai e cantine, per l’amministrazione Tuccillo sarebbe una vera e propria grana.  Comunque il  recupero della Tarsu dal 2007 al 2012, visti che gli importi dovuti sfiorano il miliardo di euro, permetterebbe al Comune di Afragola di risanare un bilancio comunale non roseo e lasciato in eredità dalla passata amministrazione Nespoli.  Per cui appare difficile che l’Amministrazione comunale afragolese, pur essendo perfettamente a conoscenza della grave crisi economica che attanaglia gli italiani, e non solo, e che grava su molte famiglie in maniera tale anche da provocare situazioni difficili, possa fare dietrofront anche solo in maniera parziale.  Fin dall’inizio di questa vicenda è stata messa in dubbio il fatto che con la delibera si tassavano anche solai e cantine e con una tariffa pari a quelle delle abitazioni e soprattutto contestato l’incarico affidato dall’allora Sindaco Nespoli alla Ge. Se. T. Italia Spa di effettuare rilevamenti sul territorio comunale ai fini della verifica e regolarizzazione della posizione tributaria dei contribuenti. In tanti si sono rifiutati di far accedere ai loro domicili privati il personale Ge.Se. T. che si presentava a loro dichiarandosi di essere incaricati del comune ad effettuare delle misurazioni dei locali. La dove è stata effettuata si è trattato di una rilevazione ‘millimetrica’ mirante prettamente alla determinazione della superficie di riferimento delle unità immobiliari da assumere quale base imponibile ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, Ta.R.S.U.  I cittadini afragolesi che hanno liberamente acconsentito al loro accesso, spinti soprattutto dalla buona fede, si sono ritrovati di fatto di fronte ad una vera e propria ispezione della loro abitazione da persone che forse non aveva alcun titolo per farlo.  Queste verifiche hanno poi, successivamente dato vita alle cartelle esattoriali emesse e che sono e stanno venendo recapitate da mesi ai cittadini afragolesi. Tutti si sono visti le superfici assoggettabili alla Ta.R.S.U crescere di misura soprattutto per il fatto che il Comune di Afragola ha tassato anche le cantine e le soffitte. Certamente questi atti sono commisurati alla legge ed alle norme vigenti e tendono al rispetto del criterio della massima equità possibile. Però è anche certo che l’amministrazione comunale in questo modo finisce per ‘salassare’ i cittadini in nome di una necessità non spiegata ma dettata. Il peso di questa ‘operazione’ infatti, ricade tutta sui cittadini che in cambio di certo non hanno e forse non riceveranno nulla.
La situazione ambientale ad Afragola è critica ed è sotto gli occhi di tutti.

Ferdinando Pelliccia

da http://www.liberoreporter.it/

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Gennaro Napoletano - Direttore Editoriale di LaFragolaNapoli.it