{"id":32531,"date":"2013-08-05T06:02:34","date_gmt":"2013-08-05T10:02:34","guid":{"rendered":"http:\/\/www.lafragolanapoli.it\/giornale\/?p=32531"},"modified":"2013-08-05T06:02:35","modified_gmt":"2013-08-05T10:02:35","slug":"afragola-na-tarsu-solai-e-cantine-contribuenti-in-agitazione","status":"publish","type":"post","link":"http:\/\/www.lafragolanapoli.it\/giornale\/afragola-na-tarsu-solai-e-cantine-contribuenti-in-agitazione\/","title":{"rendered":"Afragola (NA). TARSU solai e cantine: contribuenti in agitazione"},"content":{"rendered":"<p><a rel=\"attachment wp-att-32532\" href=\"http:\/\/www.lafragolanapoli.it\/giornale\/?attachment_id=32532\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignleft size-medium wp-image-32532\" title=\"municipio-Afragola-facciata\" src=\"http:\/\/www.lafragolanapoli.it\/giornale\/wp-content\/uploads\/2013\/08\/municipio-Afragola-facciata-225x300.jpg\" alt=\"\" width=\"225\" height=\"300\" srcset=\"http:\/\/www.lafragolanapoli.it\/giornale\/wp-content\/uploads\/2013\/08\/municipio-Afragola-facciata-225x300.jpg 225w, http:\/\/www.lafragolanapoli.it\/giornale\/wp-content\/uploads\/2013\/08\/municipio-Afragola-facciata.jpg 240w\" sizes=\"auto, (max-width: 225px) 100vw, 225px\" \/><\/a>di Ferdinando Pelliccia<\/p>\n<p>Le cartelle esattoriali relative alla Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, Ta.R.S.U, che stanno venendo recapitate da alcuni mesi ai contribuenti di Afragola nel napoletano stanno creando tra questi ultimi un bel po\u2019 di malumori e agitazione.\u00a0 Queste cartelle sono state inviate ai cittadini afragolesi dalla Ge. Se. T. Italia Spa che ad Afragola \u00e8 concessionaria dal 2011 della gestione, riscossione ed accertamento dei tributi comunali. In seguito a ci\u00f2 fin dall\u2019inizio presso l\u2019ufficio comunale Tarsu di piazza Municipio si registra, negli orari di apertura degli sportelli, \u00a0un continuo via vai di contribuenti inferociti, perplessi, ma soprattutto desiderosi di spiegazioni in merito alle cartelle loro recapitate.\u00a0 Si tratta della riscossione del tributo riferito agli anni 2007-2008-2009-2010-2011-2012 per omessa denuncia e\/o infedele dichiarazione.\u00a0 La normativa che disciplina l\u2019obbligatoriet\u00e0 tributaria per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani \u00e8 contenuta nell\u2019art.62 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n.507. Esso dispone, al primo comma, che la tassa \u00e8 dovuta per l\u2019occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, situati nelle zone del territorio comunale in cui il servizio \u00e8 istituito ed attivato o, comunque, reso in maniera continuativa. Le aree scoperte tassabili sono le operative, mentre sono escluse dalla tassazione le aree scoperte e pertinenziali di civili abitazioni come balconi, terrazzi e giardini. Presupposto della tassazione \u00e8 dunque il fatto che l\u2019immobile deve possedere, per le sue caratteristiche ed il suo uso, un\u2019attitudine o potenzialit\u00e0 a produrre rifiuti urbani conferibili al pubblico servizio. Ad Afragola a far discutere, e non poco, \u00e8 per\u00f2, soprattutto il fatto che la tassazione colpisce oltre le abitazioni anche solai e cantine. Inoltre, la tariffa applicata per essi \u00e8 la stessa valida per le abitazioni mentre in genere si applica la met\u00e0.\u00a0 Sono quest\u2019ultimi considerati come omessi pagamenti e come tali fortemente sanzionati. Purtroppo l\u2019applicazione del regime sanzionatorio decorrere dai sei anni precedenti quando si tratta di omessa denuncia come previsto dalla normativa vigente pertanto tutti dovranno pagare la sanzione anche per l\u2019anno 2007 mentre per infedele dichiarazione il 2007 se la cartella \u00e8 stata notificata dopo il 31 dicembre 2012 non \u00e8 dovuto.<br \/>\nGiustamente se la sanzione colpisce quei cittadini sconosciuti all\u2019ufficio tributi comunale e \u2018pizzicati\u2019 nel corso delle recenti rilevazione effettuate sul territorio comunale essi sono colpevoli di aver omesso la segnalazione dell\u2019immobile che doveva essere assoggettato alla tassa rifiuti. Nel contempo sono invece, in parte, giustificati chi invece, non era a conoscenza o mai aveva ricevuto notifiche in merito alla delibera con cui nel luglio del 2007 la Giunta comunale di Afragola retta allora dal Sindaco Vincenzo Nespoli decise di tassare anche le pertinenze abitative come solai e cantine. La delibera tecnicamente non \u00e8 stata mai attuata. In pratica per\u00f2, avrebbe dovuto il cittadino-contribuente pretendere di pagare il tributo evitando cosi la sanzione in quanto non essendo prevista una denuncia annuale, non \u00e8 neppure prevista la notifica dell\u2019avviso di accertamento. Solo con l\u2019affidamento del servizio di riscossione alla Ge. Se. T. Italia Spa, nel 2011, si \u00e8 poi, proceduto alla riscossione di questo tributo riguardante solai e cantine. I contribuenti, molti ignari fino al momento della notifica di pagamento, della deliberazione della Giunta comunale sono rimasti davvero sconcertati soprattutto per il peso economico che comporta il pagamento della tassa comunale sul bilancio familiare. Si sono registrate, tra omesso pagamento e mora e altro anche cartelle esattoriale che sfiorano i seimila euro e oltre pagabili entro 60 giorni dal ricevimento salvo rateizzo se concesso.\u00a0 La Ta.R.S.U \u00e8 commisurata all\u2019uso a cui \u00e8 destinato l\u2019immobile e all\u2019effettivo utilizzo dello stesso. In molti casi tassate anche abitazioni non abitate e cantine o solai non vissuti. Si tratta di locali il cui uso \u00e8 del tutto saltuario ed occasionale e nei quali comunque la presenza dell\u2019uomo \u00e8 limitata temporalmente a sporadiche occasioni e a utilizzi marginali, ma che i rilevatori hanno indicato come tassabili. Su questo punto si sta aprendo un forte dibattito in quanto il concetto di presupposto oggettivo del tributo si sostanzia nell\u2019occupazione o detenzione dei locali suscettibili di produrre rifiuti.<br \/>\nCantine e soffitte sono caratterizzati da una presenza umana che anche se \u00e8 frequente nella generalit\u00e0 dei casi \u00e8 di breve durata.\u00a0\u00a0 Per cui si tratta di locali suscettibili, secondo la loro natura, a non produrre rifiuti per il principio riconosciuto universalmente che non \u00e8 il locale che produce rifiuti, ma la presenza dell\u2019uomo mentre la superficie del locale \u00e8 solo lo strumento atto a misurare la potenzialit\u00e0 produttiva di rifiuti dell\u2019uomo, ma non ne \u00e8 la causa diretta. Per\u00f2, per molte amministrazioni comunali la presenza umana \u00e8 invece, un sicuro indice di produzione di rifiuti per cui tassano comunque.<br \/>\n<a rel=\"attachment wp-att-60430\" href=\"http:\/\/www.lafragolanapoli.it\/giornale\/?attachment_id=60430\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" class=\"alignleft\" src=\"http:\/\/www.liberoreporter.it\/wp-content\/uploads\/2013\/07\/logo_TARSU.jpg\" alt=\"TARSU\" width=\"218\" height=\"236\" \/><\/a>Si tratta per\u00f2, \u00a0di una presunzione relativa se si riesce a dimostrare in maniera concreta che tali superfici non producono rifiuti o ne producono in quantit\u00e0 limitata non rilevante ai fini dell\u2019applicazione della tassa.<br \/>\nIn merito \u00e8 utile rilevare come la sezione regionale di controllo dell\u2019Abruzzo della Corte dei conti, con la deliberazione n. 24\/2013 del 25\/03\/2013 sia giunta alla conclusione che la\u00a0 tassa smaltimento rifiuti solidi urbani (Ta.R.S.U) non \u00e8 dovuta sui locali destinati a garage, cantine, solai e altri locali accessori o pertinenziali di abitazioni.\u00a0 Prima ancora vi \u00e8 la sentenza della Sezione IX della Commissione Tributaria Provinciale di Parma, n. 113, dell\u20198 luglio 1998, che ha escluso la sussistenza del presupposto di tassabilit\u00e0 dei solai, cantine e garage asserendo che l\u2019uso di tali locali \u00e8 saltuario e che in essi la presenza dell\u2019uomo non \u00e8 collegata all\u2019intensit\u00e0 della vita familiare cio\u00e8 alla costante attivit\u00e0 primaria determinata dalle \u201cquotidiane esigenze della vita privata\u201d. Inoltre vi sono anche alcune sentenze della Ctr Sicilia per le quali la tassa sui rifiuti non \u00e8 dovuta per i locali accessori di abitazioni (es. sentenza, sez. di Catania, n. 483\/34\/11). Per lo pi\u00f9 queste decisioni si basano sul contenuto della circolare del min. Finanze n. 95\/E\/1994, secondo la quale \u00abdevono considerarsi esclusi dal calcolo della superficie rilevante per l\u2019applicazione della tassa sui rifiuti urbani quei locali il cui uso \u00e8 del tutto saltuario ed occasionale e nei quali comunque la presenza dell\u2019uomo \u00e8 limitata temporalmente a sporadiche occasioni e a utilizzi marginali\u00bb.\u00a0 Comunque sia la presunzione legale di produttivit\u00e0 di rifiuti derivante dall\u2019occupazione o dalla detenzione di locali ed aree, considerando che l\u2019impossibilit\u00e0 di produrre rifiuti negli stessi non pu\u00f2 essere presunta dal giudice tributario, \u00e8 onere del contribuente che deve indicare nella denuncia originaria o di variazione le obiettive condizioni di inutilizzabilit\u00e0. La questione \u00e8 complicata soprattutto a livello giuridico e molti afragolesi sembrano intenzionati a spulciare con i propri legali tutti gli incartamenti di legge per poter evitare il pagamento.\u00a0\u00a0Un interessante informazione si trova al seguente link:\u00a0<a href=\"http:\/\/studiocinelli.xoom.it\/virgiliowizard\/sanzioni-e-rimedi-nella-tarsu\">http:\/\/studiocinelli.xoom.it\/virgiliowizard\/sanzioni-e-rimedi-nella-tarsu<\/a> Al Comune sembrano essere sicuri. Per gli impiegati dell\u2019ufficio Tarsu la tassazione \u00e8 giusta e pertanto deve essere pagata. Per molti contribuenti si pone anche il dilemma di vedersi riconoscere la prescrizione, almeno per l\u2019anno 2007, della tassazione per infedele dichiarazione. L\u2019articolo 2948 comma 4 del codice stabilisce la prescrizione per i tributi locali nel termine di cinque anni. Per cui sulla prescrizione quinquennale della Tarsu, avvalorata anche dalla sentenza del 23 febbraio 2010 numero 4283 della Cassazione che sostiene come i tributi locali, a differenza di quelli erariali, sono \u00abprestazioni periodiche\u00bb e, come tali, rientrano nell\u2019ambito dell\u2019articolo 2948 comma 4 del codice civile, non ci dovrebbero essere dubbi salvo che per la societ\u00e0 incaricata dall\u2019amministrazione comunale di occuparsi della riscossione dei tributi tale prescrizione \u00e8 valida solo per dichiarazioni mendaci mentre per quelle omesse essa \u00e8 di sei anni. Tutto da verificare intanto la tensione cresce tra i contribuenti afragolesi. La questione\u00a0 \u00e8 stata eredita dall\u2019attuale amministrazione locale guidata dal neo Sindaco Domenico Tuccillo. Per il momento da Piazza Municipio sede del governo della citt\u00e0 non giungono dichiarazioni o chiarimenti in merito per\u00f2, qualora molti contribuenti dovessero ricorrere alle vie legali per evitare il pagamento della Tarsu relativa solai e cantine, per l\u2019amministrazione Tuccillo sarebbe una vera e propria grana.\u00a0 Comunque il \u00a0recupero della Tarsu dal 2007 al 2012, visti che gli importi dovuti sfiorano il miliardo di euro, permetterebbe al Comune di Afragola di risanare un bilancio comunale non roseo e lasciato in eredit\u00e0 dalla passata amministrazione Nespoli.\u00a0 Per cui appare difficile che l\u2019Amministrazione comunale afragolese, pur essendo perfettamente a conoscenza della grave crisi economica che attanaglia gli italiani, e non solo, e che grava su molte famiglie in maniera tale anche da provocare situazioni difficili, possa fare dietrofront anche solo in maniera parziale.\u00a0 Fin dall\u2019inizio di questa vicenda \u00e8 stata messa in dubbio il fatto che con la delibera si tassavano anche solai e cantine e con una tariffa pari a quelle delle abitazioni e soprattutto contestato l\u2019incarico affidato dall\u2019allora Sindaco Nespoli alla Ge. Se. T. Italia Spa di effettuare rilevamenti sul territorio comunale ai fini della verifica e regolarizzazione della posizione tributaria dei contribuenti. In tanti si sono rifiutati di far accedere ai loro domicili privati il personale Ge.Se. T. che si presentava a loro dichiarandosi di essere incaricati del comune ad effettuare delle misurazioni dei locali. La dove \u00e8 stata effettuata si \u00e8 trattato di una rilevazione \u2018millimetrica\u2019 mirante prettamente alla determinazione della superficie di riferimento delle unit\u00e0 immobiliari da assumere quale base imponibile ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, Ta.R.S.U.\u00a0\u00a0I cittadini afragolesi che\u00a0hanno liberamente acconsentito al loro accesso, spinti soprattutto dalla buona fede, si sono ritrovati di fatto di fronte ad una vera e propria ispezione della loro abitazione da persone che forse non aveva alcun titolo per farlo.\u00a0 Queste verifiche hanno poi, successivamente dato vita alle cartelle esattoriali emesse e che sono e stanno venendo recapitate da mesi ai cittadini afragolesi. Tutti si sono visti le superfici assoggettabili alla Ta.R.S.U crescere di misura soprattutto per il fatto che il Comune di Afragola ha tassato anche le cantine e le soffitte. Certamente questi atti sono commisurati alla legge ed alle norme vigenti e tendono al rispetto del criterio della massima equit\u00e0 possibile. Per\u00f2 \u00e8 anche certo che l\u2019amministrazione comunale in questo modo finisce per \u2018salassare\u2019 i cittadini in nome di una necessit\u00e0 non spiegata ma dettata. Il peso di questa \u2018operazione\u2019 infatti, ricade tutta sui cittadini che in cambio di certo non hanno e forse non riceveranno nulla.<br \/>\nLa situazione ambientale ad Afragola \u00e8 critica ed \u00e8 sotto gli occhi di tutti.<\/p>\n<p>Ferdinando Pelliccia<\/p>\n<p>da <a href=\"http:\/\/www.liberoreporter.it\/index.php\/2013\/07\/in-evidenza\/afragola-na-tarsu-solai-e-cantine-contribuenti-in-agitazione.html\">http:\/\/www.liberoreporter.it\/<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>di Ferdinando Pelliccia Le cartelle esattoriali relative alla Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, Ta.R.S.U, che stanno venendo recapitate da alcuni mesi ai contribuenti di Afragola nel napoletano [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":32532,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1],"tags":[],"class_list":["post-32531","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-la-fragola-napoli"],"_links":{"self":[{"href":"http:\/\/www.lafragolanapoli.it\/giornale\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/32531","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"http:\/\/www.lafragolanapoli.it\/giornale\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"http:\/\/www.lafragolanapoli.it\/giornale\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/www.lafragolanapoli.it\/giornale\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/www.lafragolanapoli.it\/giornale\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=32531"}],"version-history":[{"count":2,"href":"http:\/\/www.lafragolanapoli.it\/giornale\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/32531\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":32534,"href":"http:\/\/www.lafragolanapoli.it\/giornale\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/32531\/revisions\/32534"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"http:\/\/www.lafragolanapoli.it\/giornale\/wp-json\/wp\/v2\/media\/32532"}],"wp:attachment":[{"href":"http:\/\/www.lafragolanapoli.it\/giornale\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=32531"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"http:\/\/www.lafragolanapoli.it\/giornale\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=32531"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"http:\/\/www.lafragolanapoli.it\/giornale\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=32531"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}